lunedì 29 novembre 2010

Rideterminazione dotazione organica - A.O.U. Policlinico G. Martino - Messina


La nuova rideterminazione della pianta organica del Policlinico di Messina prevede fra le carenze l'indisponibilità di n° 7 posti di Commessi e n° 27 posti di Ausiliario Specializzato riservati all'accesso di personale appartenente alle categorie protette le cui procedure sono già in corso.

Sono altresì dichiarati indisponibili i posti vacanti di O.S.S. (145) in quanto l'Azienda ha già avviato apposite procedure formative riservate a personale appartenente al profilo di OTA, (Operatore tecnico addetto all'assistenza) la cui figura è stata soppressa con la nuova dotazione organica, e al profilo di Ausiliario Specializzato che risulta con la rideterminazione in esubero di ben 73 unità.

Le carenze più cospicue risultano i seguenti profili:

- Coll. prof. infermiere/capo sala -251 posti

- Op. Tecnico Specializzato -33 posti

- O.S.S. -145 posti

- Tec. San. di lab. biomedico -20 posti

- Coll. prof. san. tecnico rad. med -18 posti

Per maggiori dettagli visionare e scaricare il file .pdf della nuova dotazione organica

venerdì 19 novembre 2010

Collegato lavoro: tutte le novità Lotta al sommerso, formazione e gestione del lavoro

Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 243 

alla Gazzetta Ufficiale n. 262/2010 la Legge 4 

novembre 2010, n. 183, cosiddetto "Collegato 

lavoro" alla manovra finanziaria.

Tra le novità del provvedimento si segnalano innanzitutto la delega al Governo per la revisione della disciplina dei lavori usuranti e le norme in tema di conciliazione e arbitrato.
Numerose inoltre le altre misure della nuova normativa - commentate nella nota Ance - relative rispettivamente a: - lotta al sommerso; - orario di lavoro; - congedi, aspettative e permessi; - permessi per l‘assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità; - certificati di malattia; - clausole generali e certificazione del contratto di lavoro; contratto di lavoro a tempo indeterminato;

- accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica; - formazione professionale; - omesso versamento delle ritenute previdenziali; - contribuzione figurativa; - contribuzione figurativa per periodi di malattia; - ammortizzatori sociali, servizi per l‘impiego, incentivi all‘occupazione, apprendistato e occupazione femminile; - modifiche al DLgs 276/03; - collaborazioni coordinate e continuative.
DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN TEMA DI LAVORI USURANTI (ART. 1)
Confermata la delega al Governo per l'adozione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento normativo, di uno o più decreti legislativi al fine di concedere ai lavoratori dipendenti, svolgenti attività o lavori particolari e che maturano l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008, la possibilità di conseguire il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori rispetto agli altri lavoratori dipendenti.
I decreti dovranno contenere una clausola di salvaguardia, volta a prevedere che, in caso di scostamento tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria prevista, trovi applicazione un criterio di priorità, in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda.
MISURE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO (ART. 4) Le sanzioni previste in caso di impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro sono state aumentate. È prevista, infatti, una sanzione da 1500 euro a 12000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Nel caso di una successiva regolarizzazione la sanzione è da 1000 a 8000 euro, maggiorata di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare è aumentato del 50%. Tali sanzioni non verranno comunque applicate nel caso in cui, attraverso l'ottemperanza agli obblighi contributivi, si sia evidenziata la volontà di non occultare il rapporto di lavoro.
ORARIO DI LAVORO (ART. 7) Il legislatore interviene sulla disciplina sanzionatoria dettata dal DLgs n. 66/2003, come modificato dal decreto legge n.112/2008 convertito nella legge n. 133/2008. Con l'integrale sostituzione dei commi 3 e 4 dell'art.18-bis, viene stabilito che in caso di violazione: - della durata media dell'orario settimanale di lavoro (48 ore comprensive dello straordinario - art. 4, comma 2) e/o della normativa sui riposi settimanali (art. 9, comma 1), è applicabile la sanzione amministrativa compresa tra 100 e 750 euro, elevata tra 400 e 1.500 euro qualora la violazione interessi più di 5 lavoratori e si sia verificata in almeno tre periodi di riferimento, oppure tra 1.000 e 5.000 euro se si riferisce a più di 10 lavoratori e si sia verificata in almeno cinque periodi di riferimento e non è ammesso il pagamento in misura ridotta; - della normativa sulle ferie (art. 10, comma 1), la sanzione amministrativa applicabile è compresa tra 100 e 600 euro, elevata tra 400 e 1.500 euro se interessa più di 5 lavoratori e si sia verificata per almeno 2 anni, oppure tra 800 e 4.500 euro se riguarda più di 10 lavoratori e si sia verificata per almeno 4 anni e non è  ammesso il pagamento in misura ridotta; -- della normativa sui riposi giornalieri (art. 7, comma 1), la sanzione amministrativa applicabile è compresa tra 50 e 150 euro, elevata tra 300 e 1.000 euro se interessa più di 5 lavoratori ovvero si sia verificata in almeno tre periodi di 24 ore, oppure tra 800 e 4.500 euro se riguarda più di 10 lavoratori o si sia verificata almeno in cinque periodi e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Restano ferme le disposizioni contrattuali che, nel rispetto della legge, contemplino deroghe ai principi generali. È sostituito, inoltre, il comma 7 dell'art. 11 del DLgs n. 271/1999, relativo ai lavoratori marittimi, riconoscendo alla contrattazione collettiva nazionale, o se carente, alla contrattazione territoriale o aziendale, la possibilità di derogare alla normativa di riferimento per quanto concerne la fruizione dei periodi di riposo.
CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI (ART. 23) Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, appositi decreti legislativi, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, volti a riordinare la normativa in materia di congedi, aspettative e permessi fruibili dai lavoratori dipendenti sia nel settore pubblico che privato, in base ai seguenti principi: - coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, con indicazione esplicita delle norme abrogate, al fine di semplificare e aggiornare il quadro normativo; - riordino delle tipologie di permessi; - revisione dei presupposti oggettivi e dei requisiti soggettivi con razionalizzazione delle modalità e dei documenti utili per la fruizione di congedi, aspettative e permessi, con particolare riguardo alle persone disabili o in grave stato di salute, al fine di garantire una disciplina certa ed uniforme.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PERMESSI PER L'ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 24) È stato modificato il testo normativo dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 che prevede il diritto al permesso mensile di tre giorni, anche continuativi, per coloro che assistono persone con handicap in situazione di gravità, specificando in maniera più dettagliata le persone alle quali la norma è rivolta, tra cui i genitori, anche adottivi, del figlio con handicap grave, ai quali è riconosciuta la possibilità di fruire anche alternativamente di tale permesso. È stata, inoltre, aggiunta la previsione di decadenza dal beneficio di cui sopra qualora l'Inps riscontri l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste.
CERTIFICATI DI MALATTIA (ART. 25) A partire dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di lavoro privato, sia per il rilascio che per la trasmissione dell'attestazione di malattia, si applicano le norme del settore pubblico di cui all'art. 55-septies del DLgs n. 165/2001, che prevede modalità telematiche per tali adempimenti.
CLAUSOLE GENERALI E CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO (ART. 30) È stato confermato che nella qualificazione del contratto di lavoro e delle relative clausole, il giudice deve attenersi alla valutazione delle parti così come espressa in sede di certificazione dei contratti di lavoro, salvo il caso in cui vi sia stata un'erronea qualificazione del rapporto di lavoro o vi sia stato un vizio del consenso o una difformità tra il programma negoziale e la sua successiva attuazione. Per ciò che concerne il licenziamento, il giudice, nel valutarne le motivazioni poste alla base, dovrà tener conto dei parametri e delle condizioni fissate nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi e nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione. Laddove si tratti di definire le conseguenze da riconnettersi eventualmente alla mancanza di giusta causa o giustificato motivo nel licenziamento (cfr. art. 8 L. n. 604/1966), il giudice dovrà tener conto, oltre che delle clausole previste nei contratti collettivi e individuali, anche delle dimensioni e dell'attività svolta dal datore di lavoro, della situazione del mercato del lavoro, delle condizioni del lavoratore, dell'anzianità e del comportamento tenuto dalle parti prima del licenziamento.
CONCILIAZIONE E ARBITRATO (ART. 31) È stato introdotto il carattere facoltativo del previo tentativo di conciliazione per chi intende proporre un giudizio di lavoro, secondo la specifica procedura prevista mediante la modifica degli artt. 410 e ss. del codice di procedura civile. Rimane, invece, obbligatorio il tentativo di conciliazione nel caso di cui all'art. 80, comma 4 del DLgs n. 276/2003, in tema di ricorso giurisdizionale contro la certificazione dei contratti di lavoro. Sono state introdotte le modifiche sia all'art. 411 del codice di procedura civile, relativo al Processo verbale di conciliazione, che all'art. 412 riferito alla Risoluzione arbitrale della controversia. Rispetto a quest'ultimo, è stato precisato nel novellato articolo che le parti, in qualsiasi momento, durante l'esperimento della conciliazione o al suo termine in caso di mancato accordo, possano conferire mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, indicando il termine non oltre i 60 giorni per l'emanazione del lodo, nonchè le norme invocate dalle parti a sostegno delle proprie pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità. Con la modifica dell'art. 412-ter, inoltre, è stato previsto che la conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'art. 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. È stato, inoltre, modificato l'art. 412-quater del codice di procedura civile introducendo la novella altre modalità di conciliazione e arbitrato. Confermata la possibilità che le parti contrattuali possano pattuire, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative al livello nazionale, clausole compromissorie che rinviino alle modalità di espletamento dell'arbitrato. Tali clausole compromissorie dovranno essere certificate, a pena di nullità. Le commissioni di certificazione devono accertare, all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, l'effettiva volontà delle parti di devolvere eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. La clausola compromissoria, in ogni caso, non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. In assenza di tale previsione da parte degli accordi interconfederali o dei contratti collettivi, sarà un decreto del Ministero del Lavoro che, sentite le parti sociali, definirà le modalità di attuazione e di piena operatività in materia di clausole compromissorie.
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (ART. 32) Una delle novità più rilevanti del ''collegato lavoro'' è rappresentata dall'integrale sostituzione dei commi 1 e 2 dell'art. 6 della legge n. 604/1966 sui licenziamenti individuali, finalizzata a porre precisi limiti temporali all'esercizio dei diritti del lavoratore nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro. Le nuove disposizioni prevedono che l'impugnativa del licenziamento, a pena di decadenza, debba essere effettuata entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione scritta, ovvero della comunicazione scritta dei motivi, con atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo comunque a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale. Viene stabilito, altresì, che l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro i successivi 270 giorni, dal deposito del ricorso presso la cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, salva la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano stati rifiutati o non sia stato raggiunto il relativo accordo, il lavoratore deve depositare il ricorso entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Una volta effettuata tempestivamente nei 60 giorni l'impugnativa del licenziamento, l'azione in giudizio è  quindi soggetta alla decadenza del termine di 270 giorni e non più alla prescrizione quinquennale valevole in precedenza. La procedura descritta trova applicazione in tutte le ipotesi di invalidità del licenziamento, oltrechè nelle seguenti fattispecie: 1) licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro o alla legittimità del termine apposto al contratto; 2) recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c..; 3) trasferimento in altra unità produttiva ex art. 2103 c.c., con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento; 4) azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli artt. 1, 2 e 4, del DLgs n. 368/2001 e s.m., con termine decorrente dalla scadenza dello stesso; 5) contratti di lavoro a termine in corso, con decorrenza dalla scadenza del termine; 6) contratti di lavoro a termine stipulati anche in applicazione di norme previgenti al DLgs n. 368/2001 e già conclusi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con decorrenza dalla medesima data; 7) cessione di contratto di lavoro per trasferimento dell'azienda ex art. 2112 c.c., con termine decorrente dalla data del trasferimento; 8) in ogni altro caso, compresa la somministrazione irregolare di cui all'art. 27 del DLgs n. 276/2003, in cui si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto. Si evidenzia che la volontà del legislatore, come risulta dagli atti parlamentari, sarebbe stata quella di escludere dall'applicazione della procedura suddetta il licenziamento intimato oralmente che, secondo l'orientamento giurisprudenziale, può farsi valere entro il termine di prescrizione ordinaria decennale, ma poichè secondo la disciplina civilistica le ipotesi di invalidità del licenziamento richiamate nell'articolato comprendono i casi sia di nullità, che di annullabilità e inefficacia, i termini di decadenza interesserebbero anche tale forma di licenziamento. Per quanto riguarda il punto 4), sarà da chiarire se la norma interessa anche il c.d. ''contratto in derogà' (il contratto ulteriore dopo la sommatoria dei 36 mesi) di cui all'art. 5, comma 4-bis, del DLgs n.68/2001, nonchè  i contratti dei lavoratori in mobilità e dei dirigenti richiamati nell'art. 10 del medesimo decreto. In ordine al punto 8) si segnala, invece, che bisognerà appurare la decorrenza del termine considerato che la norma non la individua espressamente. L'articolato prevede, inoltre, che nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanni il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore con un'indennità onnicomprensiva compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in base ai criteri di cui all'art. 8 della legge n. 604/66. Il limite massimo dell'indennità predetta è ridotto alla metà, vale a dire a 6 mensilità, qualora vi siano contratti o accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati a tempo determinato nell'ambito di specifiche graduatorie. Tali disposizioni trovano applicazione anche ai giudizi in corso, non passati in giudicato, per i quali, ai fini della determinazione dell'indennità, se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni. Nel merito appare indiscutibile che il risarcimento del lavoratore non è sostitutivo della conversione del contratto, ma si aggiunge ad essa. Si ritiene che l'indennità suddetta sia soggetta a trattenute fiscali, ma essendo, come specificato, onnicomprensiva, non dovrebbe essere assoggettata a contribuzione previdenziale.
ACCESSO ISPETTIVO, POTERE DI DIFFIDA E VERBALIZZAZIONE UNICA (ART. 33) Con la modifica dell'art. 13 del DLgs n. 124/2004, è stato previsto l'obbligo per il personale ispettivo di consegnare al datore di lavoro un verbale di primo accesso, corredato dei dati prescritti (identificazione lavoratori, loro attività, eventuali dichiarazioni, richieste documentali). Rispetto alla precedente formulazione oggi il legislatore ha previsto che la contestazione possa riguardare l'inosservanza di norme di legge o del contratto cui la legge ricollega sanzioni amministrative, per le quali l'ispettore del lavoro provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, alla regolarizzazione. Tale regolarizzazione, questa l'ulteriore novità, dovrà riguardare le inosservanze comunque materialmente sanabili e dovrà avvenire nel termine ora stabilito per legge e non più a discrezione del personale ispettivo di trenta giorni dalla notifica del verbale. L'ottemperanza alla diffida, unitamente al pagamento, entro 15 giorni, della sanzione amministrativa, anche in misura ridotta, estingue il procedimento amministrativo. In caso contrario, il verbale unico produrrà gli effetti della contestazione e della notificazione degli addebiti accertati sia nei confronti del datore di lavoro che dell'obbligato in solido.
FORMAZIONE PROFESSIONALE (ART. 36) Con l'aggiunta del comma 3-ter all'art. 9 della legge n. 236/1993, si statuisce che il Ministero del lavoro possa prevedere misure di sostegno al reddito per i lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.
OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI (ART. 39) Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, ex art. 2 della legge n.638/1983, inerente i lavoratori dipendenti, viene esteso ai casi di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Si rammenta che la relativa sanzione, ossia la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.033 euro, non si applica in caso di versamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA (ART. 40) Vengono modificati i criteri di calcolo della contribuzione figurativa ai fini previdenziali e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, con riferimento all'anzianità contributiva successiva al 31 dicembre 2004, in base all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese in cui si colloca l'evento, come determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER PERIODI DI MALATTIA (ART. 45) Viene introdotto il comma 1-bis all'art. 1 del DLgs n. 564/96 con il quale si stabilisce che il limite di durata di 22 mesi non si applichi, a decorrere dall'insorgenza dello stato di inabilità, ai soggetti la cui inabilità sia conseguenza di infortunio sul lavoro, con la precisazione che in tal caso non è corrisposta dall'ente previdenziale l'indennità di malattia.
AMMORTIZZATORI SOCIALI, SERVIZI PER L'IMPIEGO, INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE, APPRENDISTATO E OCCUPAZIONE FEMMINILE (ART. 46) Sono apportate modifiche alla legge n. 247/2007, con la previsione che il Governo dovrà intervenire, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento di cui trattasi, per il riordino delle seguenti materie: - istituti a sostegno del reddito; - servizi per l'impiego; - incentivi all'occupazione; - apprendistato; - occupazione femminile.
In particolare, per quanto attiene l'occupazione femminile, dovranno essere rispettati i seguenti principi: - incentivi e sgravi contributivi volti a favorire i regimi di orario flessibile per l'aumento dell'occupazione femminile; - revisione della normativa sui congedi parentali, con l'intento di estenderne la durata e incrementare la relativa indennità; - orientamento dei Fondi comunitari in via prioritaria per l'occupazione femminile, a supporto di attività formative, di accompagnamento e inserimento al lavoro; - rafforzamento del part-time e del telelavoro; - potenziamento delle azioni mirate a favorire l'imprenditorialità femminile, la parità di trattamento tra uomini e donne nell'ambito del lavoro, i servizi per l'infanzia e per gli anziani non autosufficienti; - realizzazione di sistemi di elaborazione dati volti a far emergere le discriminazioni di genere; - potenziamento; - interventi per una formazione professionale mirata all'accesso e al rientro delle donne nel mercato del lavoro; - definizione degli adempimenti del datore di lavoro in materia di attenzione al genere.
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 276/2003 (ART. 48) Sono state introdotte alcune modifiche all'art. 2 e all'art. 5 del suddetto decreto in tema di agenzie per il lavoro, prevedendo alcune novità riguardanti l'interconnessione con la borsa lavoro e le comunicazioni che devono essere oggetto di tale interconnessione. È stata aggiunta alla previsione della possibilità di essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di intermediazione per le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e per gli enti bilaterali, la previsione che tale attività venga svolta anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate. Ulteriori modifiche sono state apportate alla gestione e al funzionamento del fondo previsto dall'art. 12 del DLgs n. 276/2003 per la formazione e l'integrazione del reddito dei lavoratori in somministrazione, le cui risorse sono garantite dai versamenti dei soggetti autorizzati alla somministrazione. Il presente articolo prevede, inoltre, quale rilevante novità, la possibilità di assolvere l'obbligo formativo previsto dall'art. 1, comma 622 della L. n. 296/2006 anche mediante i percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione e, pertanto, la possibilità di assolvere tale obbligo per l'ultimo anno mediante un percorso di apprendistato.
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (ART. 50) Disposizioni specifiche vengono introdotte per le collaborazioni coordinate e continuative, a fronte delle procedure di stabilizzazione fissate dall'art. 1 della legge n. 296/2006 per le quali fu prevista una particolare procedura. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, nell'ipotesi di accertamento della natura subordinata di tali rapporti, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, qualora il datore di lavoro abbia offerto al lavoratore un contratto di lavoro subordinato entro il 30 settembre 2008 (data ultima per la procedura di stabilizzazione) o, successivamente all'entrata in vigore della legge in esame, abbia ulteriormente offerto la conversione a tempo indeterminato del contratto in corso ovvero l'assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il precedente rapporto di lavoro, è tenuto unicamente a corrispondere al lavoratore medesimo un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità di retribuzione, sulla base dei criteri di cui all'art. 8 della legge n. 604/1966 (numero dei dipendenti, dimensione dell'impresa, anzianità del lavoratore, comportamenti e condizioni delle parti).

giovedì 18 novembre 2010

CONVEGNO SANITÀ CGIL: DALLA RIFORMA TAGLI INDISCRIMINATI CHE RISCHIANO DI ACCENTUARE CRITICITÀ GIÀ ESISTENTI

Precari della sanità
Protesta di un gruppo di precari della sanità davanti alla provincia per chiedere la stabilizzazione questa mattina a margine del Convegno della Cgil sulla sanità al quale era atteso l’assessore regionale Russo che però non è arrivato. Liste d’attesa, poca assistenza territoriale e quindi prevenzione nonostante gli indirizzi della riforma, carenza di personale infermieristico e assistenziale. Per la Cgil di Messina sono questi i punti critici della sanità in provincia di Messina. “Criticità che la Riforma e soprattutto la sua attuazione pratica non sta sciogliendo ma, anzi, rischia di aumentare- ha denunciato Franco Di Renzo, responsabile del Dipartimento sanità della Cgil di Messina-.
I dati sono chiari. Mentre la Riforma sposta il centro dell’assistenza dagli ospedali al territorio e quindi alla prevenzione, nei fatti mentre già si sta tagliando negli ospedali, i presidi territoriali non sono stati avviati e fare prevenzione con liste d’attesa di mesi se non anni, è impossibile”. Meno 15% di
personale nel territorio secondo la nuova dotazione organica dell’ASP che i sindacati hanno infatti rigettato, 3 PTA previsti contro gli almeno 5 necessari per la provincia di Messina in base agli stessi parametri regionali di un PTA ogni 70mila/120mila abitanti (la provincia di Messina conta oltre 650mila abitanti quindi anche al parametro più alto 120mila i PTA, risorse distribuite non equamente tra la provincia di Messina e le altre come nel caso dell’assistenza riabilitativa Catania dispone di 80milioni di euro contro i 15 di Messina. E sulla sperequazione di risorse tra territori e strutture, la Cgil evidenzia un dato eclatante: nel panorama della sanità isolana, l’ISMETT di Palermo e il San Raffaele di Cefalù, i due centri di
sperimentazione gestionale, da soli assorbono il 30% del budget della sanità isolana contro una dotazione complessiva di 268 posti letto sui 15.083 dell’intera isola. “Dal personale alle risorse la sensazione è che si stia procedendo con tagli indiscriminati che invece di colpire sprechi, doppioni e rendite di posizione, stanno indebolendo il tessuto della nostra sanità- osserva Di Renzo-. Eppure sarebbe sufficiente applicare correttamente la Riforma”. La riorganizzazione della rete ospedaliera anziché puntare alla eliminazione delle unità operative ripetute (doppioni presenti a volte a distanza di pochissimi km), si
limita soltanto a trasformare alcune Unità Operative Complesse in strutture semplici. Con un risparmio esiguo, in quanto il personale medico e infermieristico necessario si mantiene inalterato, e senza il miglioramento del rapporto posti letto/unità di personale e quindi della qualità delle prestazioni. Nel ridisegno della rete ospedaliera della nostra Provincia, inoltre, si creano due Distretti che mettono assieme realtà distanti (Distretto Ospedaliero Me1 che comprende Taormina, Barcellona, Milazzo, Lipari; Distretto Ospedaliero Me2 che comprende Patti, Sant’Agata e Mistretta ), con responsabili di strutture complesse lontani dalle Unità Operative. In preparazione del convegno, la Cgil ha poi realizzato messo a sistema i dati sulle Liste d’attesa nella provincia di Messina. -280 giorni per una Mammografia al Policlinico che all’ospedale di Taormina diventano 359 contro un parametro regionale fissato in max 60 gg - 45 gg per una Radiografia del polso e della mano al Policlinico che diventano 6 al Papardo, 50 al Piemonte, e 124 all’ospedale di Milazzo (30 gg max regionale) - 180 gg
per un Ecografia dell’addome al Policlinico che nell’ospedale di s. Agata arrivano a 308 contro i max 60 regionali - 330 gg per una Risonanza magnetica al cervello al Policlinico (50 regionali), che a Milazzo scendono a 257. Dati significativi che evidenziano un problema grave circa l’assistenza sanitaria sia in termini di prevenzione che di diagnosi e cura. Tale fenomeno, già odioso in sé, diviene ancora più inaccettabile se si considera che presso le stesse strutture osservate,
si può ottenere in regime di intramoenia, a pagamento, la medesima prestazione in pochi giorni”, commenta Di Renzo. La Cgil di Messina evidenzia come i tagli necessari per razionalizzare la spesa, siano stati applicati spesso indiscriminatamente tagliando personale o bloccando le assunzioni di figure professionali carenti senza le quali il livello dell’assistenza necessariamente scadrà. “Per la Cgil di Messina – ha concluso quindi Di Renzo- occorre intervenire attaccando i veri centri di sperpero della sanità, le rendite di posizione, le speculazioni e procedere al più presto alla stabilizzazione del personale precario per coprire le gravi carenze che riguardano in particolare il settore infermieristico e gli assistenti socio- sanitari”.



mercoledì 17 novembre 2010

Sanità, maxi-concorso al via

In palio circa 3 mila posti fra dirigenti medici e infermieri. Prevista anche una sorta di stabilizzazione per chi oggi ha un contratto a termine

Si accendono i motori per il maxi-concorso nella sanità pubblica siciliana che metterà in palio circa 3 mila posti fra dirigenti medici e infermieri. In estate l’assessore Massimo Russo ha annunciato l’intenzione di coprire i vuoti individuati dai manager nella redazione delle piante organiche.
Nei prossimi giorni Russo emanerà due direttive che daranno il via ai manager di Asp e ospedali per bandire i concorsi: la base di partenza saranno i posti individuati nelle piante organiche, che però non sono ancora definitivamente approvate visto che manca qualche formale passaggio (è il caso della concertazione con i sindacati). A questo punto, per bruciare i tempi, Russo consentirà di bandire concorsi per alcune figure e un numero di posti che saranno previsti senza dubbio nelle piante organiche anche in caso di modifica. «L’obiettivo dell’assessorato - ha spiegato ieri il capo di gabinetto, Giovanni Carapezza - è quello di attivare le procedure concorsuali entro la fine dell’anno. Le selezioni saranno per titoli e concederanno dei punteggi in più a chi è già nel sistema grazie a contratti a termine». Le figure con più spazi sono quelle dei dirigenti medici e degli infermieri.
Ma se l’assessorato ha già iniziato a percorrere la via amministrativa, il governo sta anche lavorando a un testo di legge. La tradizionale legge che a fine anno permette la proroga di tutti i contratti a termine in scadenza alla Regione è già stata abbozzata in assessorato all’Economia. E nella formulazione attuale prevede una sorta di stabilizzazione per chi oggi ha un contratto a termine nella sanità: il testo prevede la trasformazione dei contratti a termine in impiego a tempo indeterminato previa selezione o anche senza selezione se il posto da precario era stato assegnato tramite procedura selettiva. Nè Russo nè Carapezza ieri erano a conoscenza di questo testo che considerano in ogni caso inutile alla luce delle direttive che stanno per essere emesse.
Il testo del governo prevede - al costo di 57 milioni annui - la proroga per un anno dei contratti per il personale della Protezione civile, dell’assessorato al Territorio, dell’assessorato all’Energia (ex Agenzia per i rifiuti e le acque). Via libera anche al finanziamento per i lavoratori socialmente utili in servizio nei Comuni.
Inoltre si prevede di concedere la proroga dei contratti al personale del Cefpas: i precari entrati con selezione pubblica possono continuare a lavorare «nei limiti della disponibilità finanziaria dell’ente». La norma che ieri circolava all’Ars non è ancora arrivata in giunta e dovrebbe in ogni caso seguire il varo della Finanziaria: se ne parlerà quindi a fine anno.

martedì 16 novembre 2010

TRAPIANTI: IN SICILIA IL PRIMO IMPIANTO DI DUE CUORI ARTIFICIALI

Eseguito per la prima volta in Sicilia l'impianto di due cuori artificiali di nuova generazione ovvero sistemi di assistenza ventricolare (Vad - ventricular assist device) in grado di sostituire la funzione cardiaca sostenendo il circolo sanguigno. Il nuovo programma si inserisce nel piano portato avanti in questi mesi per razionalizzare e potenziare i progetti di cardiochirurgia della regione. L'impianto e' stato eseguito in due pazienti siciliani cinquantenni, in lista per trapianto di cuore e ormai in fin di vita per il deterioramento delle condizioni cliniche generali, legato alla grave insufficienza cardiaca terminale. Gli interventi sono stati realizzati presso l'Ismett di Palermo da un equipe mista composta da chirurghi ed anestesisti dell'istituto e dell'University of Pittsburgh Medical Center.

  Per Michele Pilato, responsabile del programma di cardiochirurgia e trapianto di cuore dell'Istituto Mediterraneo, "l'applicazione di tale sofisticata tecnologia richiede, al di la' della chirurgia, il contributo e la dedizione di un team multi-disciplinare in grado di monitorare 24 ore al giorno lo stato clinico del paziente impiantato. Al momento entrambi i pazienti hanno un decorso post-operatorio regolare e, con maggiori probabilita', avrannno la possibilita' di attendere un organo da trapiantare, sopravvivendo alla patologia cardiaca altrimenti fatale". "L'avvio del programma - sottolinea Bruno Gridelli, direttore di Ismett - e' stato fortemente voluto dall'assessore Massimo Russo, nasce dalla volonta' di fornire una sanita' sempre piu' efficiente e di alta qualita' ai pazienti siciliani. Rendere disponibile l'assistenza ventricolare significa, infatti, da un lato garantire il piu' alto livello di cura dello scompenso cardiaco oggi disponibile al mondo e dall'altro utilizzare razionalmente le risorse della sanita'". "All'Ismett - sottolinea Bob Kormoss, direttore del programma di cardiochirurgia di Upmc e uno dei massimi esperti nel mondo di cuori artificiali - ho trovato un'organizzazione ed un team di eccellenza in grado di eseguire tale procedura complessa con la stessa affidabilita' dei migliori centri internazionali. Anche grazie alla sua collocazione geografica, Ismett puo' diventare il centro di riferimento per l'applicazione di tale tecnologia ai pazienti del bacino Mediterraneo. In considerazione della carenza di organi trapiantabili, i sistemi di assistenza ventricolare rappresentano la strada piu' promettente per il trattamento dello scompenso cardiaco terminale refrattario alle terapie convenzionali".

Hospice. Cresce il numero delle strutture, ma c’è ancora molto da fare

Entro la fine del 2010 saranno 299 le strutture dedicate all'assistenza dei malati terminali. Un numero consistente, ma inferiore rispetto a quanto programmato dalle Regioni che marciano a differenti velocità. Lombardia, Emilia Romagna e Basilicata le più virtuose.
Trend in crescita per gli hospice italiani. Saranno ben 229 entro il 31 dicembre 2010, per un totale di 2.615 posti letto, con una previsioni in crescita  entro il 2014. Un aumento costante e progressivo, ma inferiore rispetto alle previsioni formulate dalle Regioni in base alla programmazione del 2006 che puntava a realizzare 256 strutture.
A scattare la fotografia sugli hospice in Italia è la seconda Rilevazione ufficiale realizzata in partnership con la Società italiana di cure palliative (Sicp), Fondazione Isabella Seràgnoli e Fondazione Floriani nell’ambito del progetto Rete degli Hospice Italiani (Italiana Hospice Network). Una fotografia con luci ed ombre: nonostante a 11 anni dall’approvazione della legge 39/99 siano stati computi passi in avanti, molte Regioni segnano il passo. Solo poco più della metà degli hospice (il 54%) opera all’interno di una rete formale di cure palliative, come richiesto dalla recente legge 38/2010 sul dolore. Molti sono alla presa con la carenza di personale. Pochi offrono tutte le prestazioni essenziali delle cure palliative: dalla degenza al day hospital, dalle prestazioni ambulatoriali all’assistenza domiciliare. “Seppur lentamente, ma con costanza, sta mutando la percezione della popolazione italiana nei riguardi delle cure palliative e degli hospice - spiega Furio Zucco, past president della Sicp e curatore dell’indagine ‐, grazie allo sforzo di molti, stiamo raggiungendo anche in Italia l’obiettivo delineatosi alla fine degli anni 80: la risposta del Ssn e regionale ai bisogni delle oltre 250mila persone malate che, ogni anno, giungono alla fase finale della vita”.

Strutture in crescita.Il numero delle strutture presenti sul territorio italiano dal 2006 ad oggi è aumentano. Siamo passati dai 114 hospice del 2006 ai 165 realizzati nel giugno 2009(pari al 64,6% delle 256 programmate), fino alle 175 strutture rilevate a aprile 2010. E, secondo le stime regionali, si arriverà a 229 strutture entro il 31 dicembre 2010(pari al 90,2% di quelle programmate);. Un numero quindi inferiore rispetto alla programmazione regionale, denuncia l’indagine: per raggiungere il numero previsto (256) bisognerà attendere il 2014.
Soprattutto resta lontano per molte Regioni l’obiettivo di 0,6 posti letto ogni 10mila abitanti, un tetto necessario per venire incontro ai bisogni almeno dei pazienti oncologici. In base ai dati del censimento al 30 giugno 2009 l’indice di posti letto negli hospice operativi era di 0,31, superiore allo 0,21 rilevato nel 2006. Se confermato il dato previsionale al 31 dicembre 2010, l’indice crescerebbe globalmente allo 0,43 e allo 0,48 entro il 2012. Tradotto in cifre a giungo del 2009 erano 1.888 posti letto di degenza realizzati su 2.873 programmati (pari al 67,0%). E secondo le proiezioni regionali si arriverà alla fine del 2010 a 2.592 posti letto di degenza (pari al 92%).
A livello regionale solo 3 Regioni potranno contare sul maggior numero di hospice operativi entro il 2010 e superare quindi l’indice dello 0,6, sono: Lombardia con 57 strutture e 0,70 posti letto attivati (678) ogni 10mila abitanti; Emilia Romagna, con 24 strutture e 0,66 posti letto attivati (288). Terza regione la Basilicata che per quanto riguarda la disponibilità di posti in rapporto al numero di residenti con le sue 5 strutture sarà in grado entro il 2010 di garantire 0,86 posti letto ogni diecimila abitanti (51 posti letto).
Altre 5 Regioni hanno previsto di raggiungere entro il 2010 indici di programmazione compresi fra lo 0,40 e lo 0,49: si tratta di Friuli (0,42), Lazio (0,52), Liguria (0,51), Marche (0,48) e Molise (0,50). Altre 7 Regioni hanno comunicato che a fine 2010 raggiungeranno indici compresi fra 0,30 e 0,39. E cioè: Piemonte (0,37), Puglia (0,32), Sardegna (0,35), Sicilia (0,31), Toscana (0,37), Umbria (0,38) e Veneto (0,34).
Le restanti 4 Regioni hanno, infine, una disponibilità di posti letto nettamente inferiore alla media nazionale: l’Abruzzo riuscirà a garantire un tasso di posti letto pari allo 0,15 (con un calo rispetto allo 0,23 programmato nel 2006 per il 2008), la Calabria (0,20 dallo 0,24 del 2006) la Campania (0,19 con un aumento notevole dallo 0,08 del 2006) e il Trentino Alto Adige (0,18 dallo 0,12 del 2006).

Dentro gli hospice. Da un punto di vista logistico, solo il 27,4% degli hospice è collocata all’interno di una struttura dedicata, autonoma e logisticamente indipendente, mentre il restante 62,6% è situata all’interno di una struttura assistenziale che eroga anche servizi non esclusivamente rivolti ai malati in fase avanzata e terminale di malattia. La maggior parte di questi sono collocati all’interno di ospedali (46,9%), l’11% in “centri polifunzionali non ospedalieri” e il 14,6% in “strutture socio sanitarie e socio‐assistenziali”.
Permangono poi le differenze interregionali nel rapporto fra hospice e posti letto gestiti rispettivamente dal pubblico, dal privato, dal Terzo settore o a gestione mista. Tutte le Regioni, ad eccezione di Lazio e Lombardia, hanno sviluppato gli hospice e i relativi posti letto prevalentemente all’interno della rete a gestione diretta pubblica. Il numero medio di posti letto negli hospice italiani è di 11,3 p.l. per struttura, con notevoli differenze fra quelli a gestione pubblica (media di 9,5 p.l.), del Terzo Settore (14 p.l.), a Gestione Mista (11,4 p.l.) e a gestione privata (17,3 p.l.). Per quanto riguarda  le caratteristiche dell’inserimento e dell’integrazione nella “rete delle cure palliative”, al 30 giugno 2009, il 44,9% degli hospice non faceva formalmente parte della rete, mentre il 55,1% delle strutture dichiarava di operare all’interno di un sistema a rete. Inoltre solamente nel 18% dei casi la struttura nella quale l’hospice è inserito eroga tutti i livelli assistenziali previsti dall’assistenza in cure palliative: degenza ordinaria; degenza in day‐hospice o day‐hospital; prestazioni in regime ambulatoriale; consulenza intra ospedaliera; assistenza domiciliare.

Pazienti assistiti e personale sanitario. Il numero medio di pazienti assistiti annualmente/hospice è di 153 degenti, con evidente variabilità tra le strutture. La durata media della degenza è stata di 20,7 giorni per paziente. Le tre categorie di professionisti sempre presenti in hospice, sono il medico, l’infermiere e l’operatore assistenziale (operatore socio sanitario, operatore tecnico ausiliario, ecc.). Le figure professionali che però possono operare in hospice sono più numerose, con una notevole differenziazione dell’équipe fra i diversi hospice: oltre ai 3 sopra citati i professionisti più frequentemente presenti sono psicologi (94%), fisioterapisti (72%) e assistenti sociali (53%).
E.M.

domenica 14 novembre 2010

SICILIA: LA SPESA SANITARIA REGIONALE FINISCE ALLA CORTE DEI CONTI


IL CODACONS PRESENTA UNA RICERCA CHE CONFRONTA CONSUMI E COSTI DEI FARMACI NELLE DIVERSE REGIONI D’ITALIA

Giovedì 4 novembre, nel corso del convegno ”La Sanità difficile”, il Codacons ha illustrato alcuni interessanti dati relativi alla spesa sanitaria in Sicilia.

Il convegno – patrocinato dal Ministero della salute, e che ha visto la partecipazione del Ministro Ferruccio Fazio – rappresenta la conclusione di un anno di monitoraggi e ricerche, avviate all’interno del progetto ”Sentinelle della Salute”, promosso da Codacons e AGI con lo scopo di monitorare dati e notizie sulle abitudini, le conoscenze e le necessità dei cittadini in materia di salute.

E di scoperte ne sono state fatte parecchie, a partire da una forte diversificazione regionale della spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale per l’acquisto di farmaci.

Ma anche sul fronte delle malattie non sembra esserci omogeneità sul territorio: basti pensare che la Sicilia detiene il record del consumo di farmaci contro la schizofrenia e i disturbi mentali.

A 35 anni dalla sua uccisione pubblichiamo alcune riflessioni (più che attuali) di Pierpaolo Pasolini

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venerdì 12 novembre 2010

Approvata legge Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, permessi legge 104/92, mobilità volontaria


La legge delega al governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, modifica benefici legge 104/92 assistenza ai portatori di handicap, mobilità volontaria, par-time, orario di lavoro e di controversie di lavoro, conosciuta meglio come il “collegato al lavoro” – ex DDL 1441-quater – ha ultimato il suo iter ed è in via di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

In sintesi gli articoli che riguardano i dipendenti pubblici.

Art. 1: Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti.

Entro 3 mesi dalla pubblicazione della legge nella gazzetta ufficiale, il Governo deve adottare uno o più decreti legislativi al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Art. 5: Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni

Per le pubbliche amministrazioni non sarà più necessario comunicare agli uffici del lavoro le instaurazioni (proroghe, trasformazioni, cessazioni) di rapporti di lavoro entro il giorno antecedente a quello in cui si verifica l’evento. Mentre viene previsto per le stesse:

Ancora è previsto per le pubbliche amministrazione:

  • l’obbligo di trasmissione per via telematica al Dipartimento della Funzione pubblica tutti i dati relativi a retribuzioni annuali, curricula vitae, numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica d’uso professionale dei dirigenti e i tassi di presenza e assenza del personale: dati che saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento;
  • per quanto concerne le modalità di assunzione, il datore di lavoro pubblico non sarà più obbligato alla consegna immediata al lavoratore di una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (o copia del contratto individuale di lavoro): potrà assolvere a tale obbligo entro 20 giorni;
  • non vi sarà più l’obbligo di comunicazione entro il termine di 5 giorni agli uffici del lavoro competenti per territorio delle variazioni intervenute nel corso del rapporto di lavoro stesso;

Art. 7: Modifiche alla disciplina sull’orario di lavoro

Vengono inasprite, a livello economico, le sanzioni per le Amministrazioni che non rispettano quanto previsto dalla norma legislativa – ex decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - in materia di orario di lavoro e lavoro notturno.

Art. 13: Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni

Viene sancita la possibilità di fruire della mobilità volontaria ex art. 30, del d.l.vo 165/2001, ossia il passaggio diretto di personale, nella forma dell’assegnazione temporanea per un massimo di tre anni. Infatti, le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia.

Art. 16: Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Una norma che penalizza fortemente le donne e quanti hanno chiesto di fruire, nella pubblica amministrazione, del rapporto di lavoro a part – time. Infatti, le amministrazioni

pubbliche entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore della legge n. 133 del 2008.

Art. 18: Aspettativa

Una novità assoluta nella pubblica amministrazione: i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato e nello stesso periodo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità.

Art. 21: Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche

Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

La composizione del Comitato è paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall’amministrazione.

La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi»;

Art. 22: Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale

I dirigenti medici e i dirigenti del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale vanno in quiescenza al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.
Tale norma si applica retroattivamente ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010.

Art. 24. Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di

handicap in situazione di gravità.

Si tratta di ulteriore modifiche all’art. 33 della legge 104 del 1992 e successive modificazioni relativo ai permessi ai lavoratori che assistono familiari con handicap grave. Modifiche che riguardano sia i dipendenti pubblici che i dipendenti privati.

Beneficiari dei permessi

In assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, potranno godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:

1. il genitore;

2. il coniuge;

3. il parente o l’affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello. I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:

a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti; il termine “mancanti” presente nel testo di legge è ambiguo e si presta alle più diverse interpretazioni su cui gli istituti previdenziali avranno margine di proporre le loro interpretazioni e su cui vi saranno evidenti contenziosi;

b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.

Scompaiono dalla normativa i requisiti di assistenza esclusiva e continuativa richiesti, in precedenza, nel caso il lavoratore non fosse convivente con la persona con disabilità.

Chi non rientra in questa casistica e che finora ha fruito dei permessi grazie alla precedente normativa, si vedrà prossimamente revocare le agevolazioni concesse.

Genitori di bambini di età inferiore ai tre anni: rimangono invariate le precedenti disposizioni di

due ore di permesso giornaliero o prolungamento dell’astensione facoltativa di maternità fino al terzo anno di vita del bambino ed anche la possibilità di fruire dei permessi articolati in tre giorni.
Il nuovo testo indica che entrambi i genitori possono avvalersi, alternativamente, dei permessi anche all’interno dello stesso mese.

Sede di lavoro

Il comma 5 dell’articolo 33 prevedeva che il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave abbia diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso. Il testo approvato indica come riferimento il domicilio della persona disabile da assistere, e non più quella dello stesso lavoratore.

Art. 31: Conciliazione e arbitrato

Fino a questo momento l’esperimento del tentativo di conciliazione (o il decorso di 60 giorni dalla sua richiesta) rappresentava una condizione di procedibilità della domanda davanti al giudice del lavoro.

Ora, invece, il tentativo di conciliazione davanti alla Direzione provinciale del lavoro, anche quando il rapporto di lavoro sia di diritto pubblico, viene reso facoltativo e gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono abrogati.

La conciliazione può essere proposta anche tramite l’associazione sindacale alla quale l’interessato aderisce o conferisce mandato.

La richiesta deve precisare:

1) nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto; se l’istante o il convenuto sono una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;

2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto
3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
4) l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.
Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria.
Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.

domenica 7 novembre 2010

CONCORSI SANITA' SICILIA: STRANE RICHIESTE

Segnaliamo, in Sicilia, la riapertura dei termini della mobilità volontaria regionale per la copertura di 26 posti di collaboratore professionale sanitario (categoria D) fisioterapista presso l'A.S.P. di Palermo ( visualizza bando)

Lo facciamo soprattutto per evidenziare una nota che ad oggi non ci era capitato di vedere in nessun concorso: ai candidati si chiede esplicitamente di "impegnarsi a non usufruire dei benefici della legge 104/92" sia per se stesso che per congiunti.
E' bene ricordare che stiamo parlando della legge quadro per l'assistenza,l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

L'intento della legge 104 è quella di superare gli ostacoli che si frappongono tra le persone con handicap ed una loro migliore integrazione agendo nel modo più mirato possibile, con benefici tendenti a favorire il più completo inserimento della persona con handicap nel contesto sociale.

Di facile intuizione risulta il fatto che parte dei benefici sono fruibili da tutte le persone con handicap mentre altri benefici sono riconosciuti in relazione alla gravità dell'handicap e altri ancora ai familiari che assistono con continuità una persona, un figlio, un fratello o un genitore, in situazione di gravità fisica o mentale.

Strana richiesta da parte di un azienda sanitaria, ma in linea con la tendenza che ci porta ad avere la salute gestita sempre più con visione imprenditoriale e sempre meno medico-sanitaria.

Tuttavia ci chiediamo se una Azienda del Sistema Sanitario Nazionale possa avanzare la richiesta di rinunciare alle tutele offerte da una legge dello Stato e se questo non possa essere motivo per invalidare l'intero concorso.

I canditati al concorso, I Sindacati, le Associazioni per i Disabili, la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, le istituzioni in genere cosa ne pensano? è normale tutto questo in un paese democratico?


martedì 2 novembre 2010

Concorso Pubblico per infermiere sicilia - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO

CONCORSO (scad. 29 novembre 2010) 
Riapertura  termini  della  mobilita'  volontaria  regionale  per  la
  copertura  di  posti  di  collaboratore   professionale   sanitario
  (categoria D): «Infermiere» e «Fisioterapista».
   
Si rende noto che,  in  esecuzione  alla  deliberazione  n.  747
dell'8  ottobre  2010  e'  indetta  la  riapertura  dei  termini   di
partecipazione all'avviso pubblico di mobilita' volontaria  regionale
per la copertura di posti di  collaboratore  professionale  sanitario
(categoria D): «Infermiere» e «Fisioterapista» presso il P.O.  «Villa
delle Ginestre» ubicato presso la citta' di Palermo. 
    Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso i
dipendenti  a  tempo   indeterminato   che   rivestono   il   profilo
professionale a concorso in servizio presso le aziende e gli enti del
SSN della Regione Sicilia. 
    Il termine per la presentazione delle domande  di  partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione  del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Sono fatte salve le istanze di partecipazione presentate entro il
termine di scadenza  di  cui  all'avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi ed
esami - n. 50 del 25 giugno 2010. 
    Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei  requisiti  e
delle modalita' di partecipazione  alla  selezione  viene  pubblicato
all'Albo dell'Azienda  Sanitaria  Provinciale  Via  G.  Cusmano,  24,
Palermo-, nonche' sul sito internet aziendale http:     www.asppalermo.org
    Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno  rivolgersi  al
Dipartimento  Gestione  delle  Risorse  Umane  -  U.O.  «Concorsi   e
Assunzioni» - Azienda sanitaria provinciale - sito  in  Palermo,  Via
Pindemonte n. 88 - tel. 0917033912-3944-3945-3949.